Statuto

Statuto  A.I.B.

 

Costituzione e scopi

Art. 1

 

E’ costituita, con sede nella città di residenza del presidente di turno, l’associazione denominata A.I.B., Associazione Italiana Betta (Italian Betta Association).

 

L’AIB è una associazione che non consegue fini di lucro, aconfessionale, apartitica e apolitica.

 

Gli scopi dell’AIB sono:

 

–         Allevare ai fini conoscitivi, divulgativi e di conservazione le specie appartenenti al genere Betta, della famiglia Osphronemidae;

–         Favorire e promuovere l’interesse verso le suddette specie con lo scopo di far conoscere le condizioni ottimali di vita attraverso lo studio dei biotopi di appartenenza;

–         Operare in difesa dell’ambiente e degli animali, contro i maltrattamenti. L’AIB si schiera contro i combattimenti tra animali, in particolar modo quelli tra Betta splendens;

–         Organizzare iniziative ed eventi a livello nazionale ed internazionale.

 

 

Art. 2

Per il conseguimento dei suddetti fini l’associazione opera per la diffusione delle nozioni riguardanti i pesci appartenenti al genere Betta ed assiste i suoi soci nelle iniziative in relazione al raggiungimento degli scopi anzidetti.

L’AIB favorisce la collaborazione tra i soci mediante lo scambio di materiale e animali.

Art. 3.

L’AIB. ha sede legale ed effettiva presso il domicilio del presidente di turno, salvo quanto stabilito in futuro dal Consiglio Direttivo.

Soci

Art. 4

Possono iscriversi all’Associazione Italiana Betta tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse nello sviluppo dell’acquariofilia e nell’allevamento dei pesci appartenenti al genere Betta, la cui domanda presentata nei modi previsti dallo statuto sia accettata dal Consiglio Direttivo e in regola con il versamento della quota sociale.

In caso di rifiuto della domanda il Consiglio non è tenuto a giustificarne il motivo.

Ciascun socio è tenuto a versare una quota di partecipazione, all’atto dell’iscrizione, e successivamente una quota sociale con frequenza annuale, nella misura fissata anno per anno dall’Assemblea dei soci.

I versamenti effettuati all’atto dell’adesione all’Associazione sono da intendersi a fondo perduto, non sono pertanto rivalutabili, ne ripetibili in nessun caso compresa l’ipotesi di scioglimento dell’Associazione.

Il versamento non crea neppure diritti di partecipazione agli utili eventuali dell’Associazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al patrimonio dell’Associazione trasmissibili a terzi ne per atto tra vivi ne mortis causa.

 

Art. 5

I soci si dividono in ordinari ed onorari.

I soci onorari sono nominati da Consiglio Direttivo in base a particolari benemerenze nel campo dell’acquariofilia o della tutela dell’ambiente, non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto.

La qualifica di socio (ordinario ed onorario) si perde:

  • per dimissioni;
  • per morositá (solo per gli ordinari e dopo 30 giorni dalla scadenza dell’iscrizione);
  • per espulsione deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Organi sociali

Art. 6

Gli organi sociali sono: Il presidente, il consiglio direttivo, l’assemblea dei soci.

Tutte le cariche in seno all’AIB sono svolte a titolo gratuito, salvo decisioni prese dall’Assemblea dei soci.

E’ riconosciuto il solo rimborso spese per chi sostiene costi in nome e per conto dell’associazione.

Il presidente

Art. 7

Il Presidente rappresenta l’Associazione e puó esprimersi in suo nome.
Convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e le presiede. Inoltre il suo voto é prevalente in caso di paritá, in seno al Consiglio Direttivo.

Il Presidente é eletto direttamente dall’Assemblea Generale dei Soci.
Dura in carica tre anni ed é rieleggibile. In caso di dimissioni gli subentra il vice-presidente sino alla scadenza del mandato.

E’ possibile la nomina, decisa dall’Assemblea, di un Presidente Onorario, esentato dal pagamento delle quote sociali. Il Presidente Onorario puó partecipare alle attivitá assembleari ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto alla parola, ma non al voto.

Consiglio direttivo

Art. 8

Il Consiglio Direttivo é composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; qualora durante tale periodo venissero a mancare uno o piú consiglieri, per qualsiasi motivo, questi verranno sostituiti dai primi non eletti. Se ne dovessero mancare tre, il Consiglio Direttivo decade ed i membri rimasti in carica dovranno convocare entro sei  mesi l’Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di vigilare affinché lo statuto sia rispettato, decide sulla domanda di ammissione di nuovi soci, realizza i programmi e le manifestazioni approvate dall’Assemblea dei Soci.

I consiglieri, subito dopo l’elezione, provvedono alla ripartizione delle cariche che sono:

  • Vicepresidente;
  • Segretario/Cassiere;
  • Consiglieri.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che svolgono abitualmente un’attivitá commerciale o industriale nell’ambito dell’acquariofilia.

Assemblea dei soci

Art. 9

L’Assemblea dei Soci é formata da tutti i soci in regola con le quote sociali; si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, per l’approvazione del conto consuntivo e per la programmazione dell’attivitá da svolgere nei 12 mesi seguenti.

In via straordinaria é convocata dal Presidente, anche dietro richiesta scritta di due Consiglieri o del 20% dei soci, e comunque da non meno di tre iscritti.

Le convocazioni vanno spedite almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.

L’Assemblea é valida in prima convocazione quando é presente, di persona o per delega, la metá piú uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea é valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e puó farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse due deleghe per persona. Le deleghe vanno presentate prima dell’inizio dell’Assemblea. I delegati non possono trasferire ad altri le deleghe ricevute.

L’Assemblea é presieduta dal Presidente o, dietro sua richiesta, da un altro socio designato dai presenti.
Prima dell’Assemblea saranno eletti tre scrutatori aventi il compito di constatare la validitá delle deleghe ed, eventualmente, dei voti. In caso di paritá, qualsiasi elezione va immediatamente ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza.

 

Norme disciplinari

Art. 10

Il socio che trasgredisca le norme statutarie o che col suo comportamento arrechi danno materiale o morale all’Associazione Italiana Betta é passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate a maggioranza dall’Assemblea dei Soci, nonchè perseguibile anche legalmente secondo le norme in vigore.

Le denuncie a carico di un socio vanno presentate per iscritto e firmate dal Consiglio Direttivo che provvederá a contestare all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un tempo di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni. Quindi l’intera documentazione verrá sottoposta all’Assemblea Generale dei Soci che deciderá in merito adottando uno dei seguenti provvedimenti:

  • a) censura.
  • b) sospensione fino ad un massimo di tre anni.
  • c) espulsione.

Patrimonio

Art. 11

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • Quote sociali
  • Eventuali contributi o donazioni elargiti da Enti, persone fisiche o giuridiche
  • Erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati
  • Entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l’attività istituzionale principale.
  • Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
  • beni mobili e immobili

Entra a far parte del patrimonio dell’AIB ogni forma di ricerca e/o informazione, scritta o registrata magneticamente o con altre forme, inerente i campi di ricerca relativi alla bettofilia e di riflesso all’acquariofilia, svolte dai propri Associati e volte all’aumento e alla diffusione della cultura acquariofila e bettofila. L’AIB darà ampia diffusione a queste informazioni tramite i mezzi a sua disposizione.

Il patrimonio dell’AIB comprende anche la biblioteca e la videoteca;  sono da interdersi  come patrimonio anche le informazioni e le notizie diffuse tramite riunioni periodiche e manifestazioni la cui partecipazione è aperta ai Soci e non.

L’AIB sarà libera di diffondere queste informazioni tra i propri Soci e simpatizzanti per incrementare la cultura acquariofila e bettofilia, come da art. 1.

Scioglimento

Art. 12

Lo scioglimento dell’AIB è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.

L’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell’AIB, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla Legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di Legge.

Varie

Art. 13

Il presente statuto, dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ha valore immediato.

Possibili modifiche potranno essere proposte all’Assemblea dal presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso la richiesta va formulata per iscritto e firmata.

Tutte le cariche all’interno dell’Associazione Italiana Betta sono svolte a titolo completamente gratuito.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, valgono le norme di legge ed i principi generali di diritto vigenti.

 

Registrato e depositato presso Agenzia delle Entrate, comune di Chieti in data 7 Aprile 2010.

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